È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (vedi la nostra news del 27 luglio).
Debiti oggetto di annullamento
Ai sensi del Decreto Sostegni, sono automaticamente annullati i debiti con le seguenti caratteristiche (art. 4 c. 4-10 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021):
di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
riferiti a persone fisiche e giuridiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.
Modalità e date dell’annullamento
Le disposizioni del nuovo decreto fissano le seguenti scadenze:
entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’AE l’elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e giuridiche fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a € 5.000;
entro il 30 settembre 2021 l’AE segnala all’agente della riscossione i soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori a € 30.0000, per i quali, dunque, non ricorrono i requisiti reddituali;
il 31 ottobre 2021 si verifica l’annullamento automatico dei debiti rientranti nella procedura (nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’AE alla Riscossione). Nella stessa data cessa la sospensione della riscossione dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
DM 14 luglio 2021
art. 4 c. 4-10 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021
E’ Possibile dal sito seguente verificare se nel proprio piano di rateizzo della Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio sono presenti somme oggetto del DL.