Il consiglio dei Ministri ha approvato la Manovra 2022.
Alcune disposizioni della manovra qui di seguito.
ART. 2. (Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:
1) dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo
2) dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
ART. 4. (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)
Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, è aggiunto il seguente: “114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis;”.
ART. 7. (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)
Al comma 101 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «in ciascun anno solare,» le parole «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».
ART. 8. (Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;
b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;
c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;
e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
2. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.
4. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.
5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.
ART. 9. (Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
ART. 19. (Rifinanziamento RdC)
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
ART. 35. (Decontribuzione lavoratrici madri)
In via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
ART. 38. (Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)
L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.”
ART. 62. (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)
1. Dopo l’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 40-bis
(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
ART. 102. (Valorizzazione della professionalità dei docenti)
1. All’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “istituzioni scolastiche statali” inserire le seguenti: “premiando in modo particolare la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”;
b) sostituire le parole “e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” con le seguenti “, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.
2. Dopo l’art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto il seguente comma 592-bis:
“592-bis. Al fine di aumentare le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione della professionalità del personale scolastico, le risorse relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, confluiscono sul fondo di cui all’articolo 1, comma 592.”.
3. Dal 1° settembre 2022, i commi da 121 a 123 dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di regolazione delle relative obbligazioni giuridiche.
4. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole “in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica” aggiungere le seguenti: “e della dedizione nell’insegnamento e nella promozione della comunità scolastica”;
b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti parole: “c) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale.”
ART. 103. (Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
2. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
3. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
4. L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.
5. L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.
6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.
7. Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell’anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell’anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell’anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall’anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell’anno 2026, di 177,19 milioni nell’anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell’anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell’anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell’anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell’anno 2031, di 190,26 milioni di euro nell’anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033. Ai relativi oneri si provvede…
ART. 146.
(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)
1. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
ordinario può essere incrementata, in misura graduale per ciascuno degli anni 2022, 2023 e in misura
permanente a decorrere dall’anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle
regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione
risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di
provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000
abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli
comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di
quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto
del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.
3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui
all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro
per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
4. Le maggiori risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560
«entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – articolo 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari»
l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo
all’incremento delle indennità di cui ai commi 1 e 2.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro per l’anno 2022, euro 150 milioni per
l’anno 2023, e euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2024.