Cosa succederà con il 31 dicembre 2021

Prevista, con l’approvazione disegno di Legge di bilancio per il 2022,

  • la proroga del Superbonus 110% fino al 2023 limitatamente per i lavori effettuati da condomini e case popolari;
  • il mantenimento del Bonus facciate con una aliquota ridotta al 60%.
  • Le altre agevolazioni (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili e Bonus Verde) vengono sostanzialmente prorogate alle stesse aliquote previste attualmente fino al 31 dicembre 2024.
  • Sconto in fattura e cessione del credito prorogati solo per il 110%. Alla luce delle novità previste è opportuno per i contribuenti valutare le possibili scelte operative al fine di ottimizzare la fruizione dei c.d. bonus casa.

La proroga del Superbonus 110%

Proroga per il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 limitatamente per i lavori effettuati sui condomini (e per le persone fisiche che possiedono palazzine da due a quattro unità immobiliari) e Istituti Autonomi case popolari (o equivalenti). L’agevolazione passerà poi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Per le case unifamiliari il limite attuale (spese pagate al 30 giugno 2022) si allunga al 31 dicembre 2022 ma solo se la Cila o le pratiche per la demolizione con ricostruzione sono state presentate entro il 30 settembre 2021.

Se però si tratta di abitazione principale e l’Isee è inferiore a €25mila viene meno quest’ultimo vincolo (i lavori possono essere avviati in qualunque momento) e il 110% si applicherà a tutte le spese sostenute nel corso del 2022.)

Sono, quindi, escluse dall’agevolazione la generalità delle unità immobiliari indipendenti, per le quali rimane in vigore il termine attuale fissato al 30 giugno 2022.

Superbonus 110% e spese 2021

Dal punto di vista operativo si evidenzia come, in relazione alle spese sostenute nel 2021, per esercitare l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura entro il termine previsto del 16 marzo 2022 è necessario sostenere le spese e concludere un Sal almeno pari al 30% del totale della spesa entro la fine del 2021.

In alternativa, nel caso di impossibilità a concludere il Sal, è possibile fruire, per la parte di spesa già pagata entro il 31 dicembre 2021, della detrazione diretta nella dichiarazione relativa al 2021 attestando che i lavori non sono ultimati, con la possibilità, una volta terminato il Sal nel 2022, di cedere le rate residue.

Si ricorda che, in ogni caso, ai fini della spettanza del Bonus sono necessari:

– la conclusione dei lavori;

– il salto di almeno due classi energetiche;

– le asseverazioni finali del tecnico e la comunicazione all’Enea.

Nel caso di mancata conclusione dei lavori o di assenza di uno dei requisiti fondamentali le detrazioni già fruite dovranno essere rimborsate con sanzioni ed interessi.

Termine del Bonus facciate

Previsto il ridimensionamento al 60% del credito d’imposta per il rifacimento delle facciate, di cui ai c. da 219 a 223 dell’art. 1 L. 160/2019, che come noto prevedeva una detrazione pari al 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Fissato inoltre il termine del 31 dicembre 2021 per l’opzione volta alla cessione del credito o all’ottenimento dello sconto in fattura.

Operativamente si evidenzia come dette modifiche non impediscano la fruizione dell’agevolazione “piena” nel caso in cui vengano saldate le fatture relative agli interventi entro la fine dell’anno. Infatti, la disciplina del c.d. Bonus facciate, come quella relativa all’Ecobonus e alle altre agevolazioni ordinarie, non prevede l’obbligo del conseguimento dei Sal per poter esercitare l’opzione di sconto in fattura o di cessione ovvero per la detrazione diretta.

Quanto sopra precisato è indirettamente stato confermato anche da una recente risposta ad una interrogazione (n. 5-06751) fornita in commissione Finanze della Camera. Il sottosegretario al MEF ha chiarito che il pagamento anticipato della fattura relativa agli interventi rientranti nel c.d. Bonus facciate, consente la fruizione piena del bonus, con possibile opzione per la cessione e/o sconto in fattura; se il contribuente, quindi, pur non avendo terminato i lavori entro il 2021, paga la quota residua (10%) del dovuto entro il 31/12/2021, utilizzando lo sconto in fattura (per il 90%), anche se i lavori continueranno nel 2022, lo stesso può fruire legittimamente dell’intero bonus e può esercitare l’opzione per l’utilizzo alternativo delle detrazioni.

Questa possibilità è attualmente valida per i soggetti persone fisiche, enti equiparati, e per gli esercenti di arti o professioni, ai quali basterà pagare l’importo dovuto per l’intervento per poter portare salvo l’agevolazione, con la possibilità di terminare i lavori nel corso del 2022.

È però necessario effettuare una distinzione per i soggetti esercenti attività di impresa, per i quali l’imputazione degli interventi avviene secondo le regole di competenza fiscale, di cui all’art. 109 DPR 917/86 che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel “bonus facciate”, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (come per esempio i soggetti in contabilità semplificata). Per questi ultimi la detrazione matura al momento di completamento dei lavori, a prescindere dal momento del pagamento.

Si ricorda che nel caso l’intervento di rifacimento della facciata interessi più del 10% della superficie disperdente lorda potrebbe essere configurato come intervento di efficientamento energetico e quindi per il 2022, in ragione della diminuzione del vantaggio fiscale previsto per il bonus facciate, valutare il passaggio al Superbonus 110% o al semplice Ecobonus (confermato al 65%).

Blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito

Introdotto il termine del 31 dicembre 2021 per l’opzione volta alla cessione del credito o all’ottenimento dello sconto in fattura per la generalità dei “bonus casa” ad eccezione del Superbonus 110%.

Operativamente il blocco delle opzioni di cessione e sconto in fattura ha importanti risvolti. La novità non rileva solo in relazione alla tempistica di fruizione dei bonus che torna ad allinearsi al periodo di detrazione, ma anche alla capienza di imposta del soggetto beneficiario (che come accadeva in passato in numerosi casi limitava la possibilità di beneficiare del bonus). Ne consegue che con l’avvicinarsi della fine anno sarà opportuno valutare l’opportunità di anticipare i pagamenti in relazione ai lavori già in essere.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

Rispondi