Catasto: verifica e rettifica della rendita proposta
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita catastale attribuita, soprattutto ai fini degli accertamenti fiscali.
Rettifica della rendita proposta
Per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto, il contribuente può formulare una proposta di rendita (c.d. procedura DOCFA), fino a che l’Amministrazione Finanziaria non provveda, entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva (art. 1 c. 3 DM 701/1994).
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza, ha chiarito che il suddetto termine di dodici mesi è di natura ordinatoria (e non perentoria), pertanto, non comporta la decadenza del potere di verifica dell’AF (Cass. 5 marzo 2020 n. 6218).
Efficacia della rendita definitiva
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricatisono efficaci dalla loro notificazione ai soggetti intestatari (art. 74 c. 1 L. 342/2000).
L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche in questo caso la giurisprudenza, ha chiarito che l’efficacia della rendita modificata coincide con la data di notifica, ma ciò non esclude l’utilizzabilità della rendita (una volta) notificata anche per annualità d’imposta sospese, cioè suscettibili di accertamento, liquidazione e/o rimborso (Cass. SU 9 febbraio 2011 n. 3160).
Nel dettaglio, la notifica della rendita ha forza accertativa (e non costitutiva) della concreta situazione catastale dell’immobile, pertanto, occorre distinguere:
- l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che coincide con la data di notifica dell’atto attributivo della rendita;
- l’utilizzabilità della rendita, che coincide con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite.
Circ. AE 17 marzo 2022 n. 7/E