La Prima sezione del TAR Campania il 20 settembre 2024 ha pubblicato sentenza relativa al ricorso contro:

  • approvazione rendiconto 2022 del Comune di Volla;
  • Delibera di impossibilità di ripiano disavanzo 2022, Comune di Volla
  • Approvazione dissesto Comune di Volla con delibera CC del 4.10.2023.

Inoltre si ricorreva con motivi aggiuntivi contro l’adozione della delibera di dissesto per il mancato rispetto del termine perentorio e incompetenza deliberativa della giunta comunale nella deliberazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il tar giunge alla conclusione:

  • In definitiva, va respinto il ricorso introduttivo (tanto per intenderci la parte che riguarda le pietose condizioni finanziarie dell’ente, delle misure da adottare per riequilibrare e della confusione contabile non sono messe in discussione anzi nel dispositivo si “apprezzano” le ricostruzioni del collegio dei revisori e della scelta del consiglio comunale di adottare il dissesto davanti ad una irreversibile situazione contabile e finanziaria e di deliberare l’impossibilità di adottare un piano pluriennale e utilizzo di anticipazione.

Quindi anche per il TAR il comportamento e atti adottati dal responsabile, giunta, revisori e consiglio comunale sono ineccepibili viste le condizioni finanziarie dell’ente e della confusione contabile. 

In relazione ai motivi aggiunti, (per intenderci termine perentorio e incompetenza giunta) per il collegio va sollevata la questione di legittimità costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, riservando alla definizione dell’intero giudizio la regolamentazione delle spese di lite nonché la decisione su ogni altra questione in rito e nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come

in epigrafe proposti:

a) respinge il ricorso introduttivoquindi non si mette in discussione il dissesto

b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, dell’art. 261, quarto comma, e dell’art. 262, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione, cioè l’ operato della Giunta del Comune di Volla, Prefettura e Ministero rispettano i principi costituzionali e di diritto amministrativo ma necessaria pronuncia Corte costituzionale in merito al termine perentorio ex art.259 Tuel perché se applicato alla lettera l’ente doveva essere sciolto e quindi il TAR solleva un problema di costituzionalità della norma ex.art.259 TUEL conferma la legittimità dissesto e della correttezza atti della giunta comunale.

c) dispone per l’effetto la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale;

d) riserva alla definizione dell’intero giudizio la regolamentazione delle spese di lite

nonché la decisione su ogni altra questione in rito e nel merito.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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